Indice dei contenuti
- 1 Le entità economiche legittimate a chiedere la garanzia
- 2 I requisiti che devono possedere le PMI per ottenere la garanzia
- 3 Come si presenta la domanda?
- 4 Le novità inserite nel Decreto Liquidità per affrontare l'emergenza pandemica
La legge n.662 del 1996 ha istituto il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese italiane, aperto anche ai liberi professionisti e ai consorzi. In pratica in occasione di una richiesta di finanziamento ad un istituto di credito le entità legittimate possono presentare una garanzia pubblica. Che in pratica va a sostituire la garanzia reale, costituita dai beni propri. Si tratta di uno strumento gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico da ritenersi fondamentale. Soprattutto quando si attraversano dei periodi complessi dal punto di vista economico, dove si assiste alla proliferazione di attività economiche che precipitano in uno stato di crisi.
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La procedura in esame consente di agevolare l’accesso al credito da parte dei soggetti economici ritenuti legittimati. Perché le banche e gli istituti di credito, al fine di concedere un finanziamento, esigono delle garanzie che il più delle volte non risultano nella disponibilità del richiedente. Di seguito si riporta la disciplina canonica, in quanto il Decreto liquidità, promulgato l’8 aprile del 2020, ha apportato una serie di novità. Che vengono riportate nell’ultimo paragrafo dell’articolo.
Le entità economiche legittimate a chiedere la garanzia
Il Fondo di Garanzia per le PMI è concepito in modo tale che soltanto determinate entità possono essere ammesse. Innanzitutto vengono ricomprese le piccole e medie imprese, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. In secondo luogo si considerano anche i liberi professionisti. Che risultano iscritti in un albo professionale riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. E infine i consorzi.
La garanzia del Fondo rappresenta soltanto un elemento accessorio ed autonomo nei confronti della banca o dell’istituto di credito a cui è stata fatta richiesta di finanziamento. Il rapporto tra le entità che promuovono l’istanza di prestito e gli istituti finanziari si considerano esclusivi. Nel senso che i tassi di interesse, le condizioni per la restituzione ed una serie di altri elementi contrattuali, non possono rientrare nella competenza dell’organismo governativo.
I requisiti che devono possedere le PMI per ottenere la garanzia
Secondo la disciplina originaria il Fondo di Garanzia per le PMI è aperto alle piccole e media imprese, che risultano iscritte regolarmente al Registro delle imprese della Camera di commercio. Nonché ai liberi professionisti e ai consorzi. Le piccole e medie imprese per considerarsi tali dal punto di vista giuridico devono risultare con meno di duecentocinquanta dipendenti. Inoltre devono fatturare una cifra inferiore a cinquanta milioni di euro. La loro attività deve necessariamente esprimersi all’interno del territorio italiano. Si considerano legittimate a percorrere un iter di questo tipo anche le start-up innovative. Che sono società di capitali neonate riconosciute dall’ordinamento italiano, caratterizzate per il fatto di basare la propria attività sulla diffusione di prodotti o servizi innovativi e di pregio.
Le PMI ammesse a inviare l’istanza possono risultare di vario genere. In particolare quelle che operano nell’ambito della manifattura, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Nondimeno anche nel campo della ristorazione e nell’ambito del settore alberghiero. Alla stessa maniera vengono ricomprese le aziende operanti nella sanità, nell’istruzione, nell’informatica, nella ricerca, nel trasporto, nell’estrazione, nei servizi pubblici, nelle attività immobiliari e nei trasporti.
Come si presenta la domanda?
Al fine di essere ammessi alle procedura di finanziamento, nei confronti della quale l’organismo governativo offre la propria garanzia, è necessario presentare una domanda all’istituto di credito da cui si desidera ricevere il prestito. E’ ammesso compiere l’istanza anche mediante un Confidi, il quale si sostituisce al richiedente nella conduzione della pratica. La banca, un volta ricevuta la domanda, sollecita l’avvio di una procedura di controllo. In seguito invia le documentazioni all’organismo del Ministero dello Sviluppo Economico. Appena viene constata la sussistenza tutti i requisiti viene concesso il prestito con la garanzia statale. La procedura in esame si ritiene assai vantaggiosa, in quanto una garanzia proveniente dallo stato significa avere quasi la certezza di ricevere il finanziamento. In quanto l’istituto di credito viene tutelato al massimo grado e non permane in un regime aleatorio.
Le garanzie provenienti dal Fondo possono essere di due tipi:
- La garanzia diretta – Viene disposta dall’organismo statale direttamente nei confronti delle entità che hanno erogato il finanziamento.
- La controgaranzia – Si istituisce quando le PMI sono inserite nell’ambito di Confidi o di consorzi di garanzia. La concessione della garanzia statale in questi casi viene fatta in via indiretta nei loro confronti.
Le novità inserite nel Decreto Liquidità per affrontare l’emergenza pandemica
Nel decreto Liquidità approvato l’8 aprile del 2020 e convertito in Legge il 5 giugno 2020 (con una serie di modifiche), sono state apportate delle novità alla disciplina di cui sopra. L’esigenza è emersa a seguito della sofferenza economica in cui sono precipitate le piccole e le medie imprese, nonché altri soggetti economici, nel periodo di chiusura delle attività per la diffusione della pandemia di Coronavirus. Innanzitutto si è potenziato con ingenti erogazioni di danaro il Fondo di garanzia. In secondo luogo sono state semplificate le procedure di accesso, al fine di rendere rapida la ricezione dei prestiti. Le novità di maggior rilievo tuttavia si riferiscono alla comprensione di nuove categorie tra le entità legittimate ad intraprendere la procedura. In pratica la disciplina si estende alle imprese con un numero inferiore a cinquecento e, per i finanziamenti non superiori a trentamila euro, anche alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, ai broker, agli agenti/subagenti assicurativi e praticamente a quasi tutti gli enti del Terzo settore.
Il decreto prevede che non debba instaurarsi una procedura di valutazione in relazione al soggetto che viene beneficiato dal finanziamento, da parte del gestore del fondo, in occasione delle operazioni con prestiti non superiori a trentamila euro. Quindi gli istituti di credito possono erogare il prestito prima che venga formalizzata la garanzia statale. La copertura è al 100%, come garanzia diretta e controgaranzia, per tutte le operazioni finanziarie che non superano trentamila euro. La loro durata è di dieci anni. La garanzia è al 90% per finanziamenti con una durata massima di sei anni e quando vi è una partecipazione dei Confidi del 10% per i prestiti fino a ottocentomila euro. Nei restanti casi la garanzia rimane al 90%, con un limite del prestito posto a cinque milioni.
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