Indice dei contenuti
- 1 I prestiti non regolamentati
- 2 I prestiti regolamentati: le società di social lending
- 3 Le garanzie offerte dalle società di social lending
- 4 L'inadempienza del debitore
- 5 Il prestito fra coniugi
L’ordinamento civile prevede che i prestiti possano avvenire anche tra soggetti privati. Quindi si possono costituire delle relazioni del genere in maniera autonoma, senza l’intervento di una banca oppure di un istituto di credito. Una soluzione di questo tipo permette di ottenere un credito a condizioni vantaggiose, senza intermediazione finanziaria, ad un tasso di interesse di certo minore rispetto a quello cui si verrebbe sottoposti da parte di un istituto di credito.
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La scelta di una forma di prestito del genere potrebbe scaturire per il rifiuto di una una domanda di finanziamento da parte di un istituto di credito. Oppure nel caso in cui si voglia percorrere una strada più rapida e meno articolata dal punto di vista burocratico per ottenere una somma di danaro. I prestiti tra due soggetti privati sono di due fattispecie: i prestiti non regolamentati e i prestiti regolamentati, eseguiti con la presenza di un intermediario qualificato dalla Banca d’Italia.
I prestiti non regolamentati
I finanziamenti tra privati non regolamentati si distinguono per costituirsi direttamente tra due persone fisiche. La pratica trova compimento mediante una scrittura privata, di modo tale da permettere ai due soggetti di tutelarsi. All’interno del documento si menzionano i singoli accordi, nei limiti ovviamente di quelle che sono le disposizioni del codice civile relative ai contratti di mutuo. Il documento rappresenta anche una forma di salvaguardia per il fisco. Per di più, qualora si ravvisassero dei movimenti di danaro sospetti, risulterebbe come una prova. La scrittura privata deve contenere i seguenti requisiti: l’entità della somma prestata; le modalità e la durata del rimborso; le generalità delle due parti. Si dovrebbero infine esplicitare, qualora le due parti avessero deciso di concordarle, le garanzie e le finalità del prestito.
A proposito degli interessi, nel caso si impostasse una tipologia di prestito a titolo oneroso, si dovrebbe riportare la loro entità. Comunque devono risultare nei limiti previsti dalla legge. Il prestito non regolamento può esprimersi anche mediante il ricorso ad altre due fattispecie: epistolare e garantito da cambiali.
- La prima tipologia avviene per via epistolare. In pratica una parte redige i contenuti del negozio. Mentre l’altre che riceve il documento lo rende efficace con una sottoscrizione, per poi restituire la missiva. A differenza del prestito con scrittura privata non si è sottoposti ad imposizione fiscale.
- Il secondo metodo si caratterizza per il fatto che il prestito si garantisce con un titolo di credito: la cambiale.
Questa tipologia di prestiti fra privati si realizza mediante l’intervento di un intermediario. Il processo che conduce al finanziamento si compone quindi di tre figure:
- Il cliente – Colui che richiede il prestito.
- Il prestatore – La persone che decide di erogare il finanziamento.
- La società di social lending – L’intermediario autorizzato dalla Banca d’Italia. Che gestisce l’incontro tra chi eroga il credito e il beneficiario.
Il passaggio del credito avviene tramite l’attività di tali società, che sono delle piattaforme virtuali di crowdfunding, all’interno delle quali del personale qualificato verifica la sussistenza di una serie di requisiti.
Le valutazioni che devono compiersi prima di poter avviare il prestito si riferiscono principalmente a chi ha richiesto il prestito. E’ necessario in particolare che sia in possesso di un contratto di lavoro, oppure che riceva una pensione. Nonché deve risultare una condizione economica stabile. Nel senso che sul suo patrimonio non devono esserci dei procedimenti cautelari, sollevati a seguito di una condizione di insolvenza. Le valutazioni si focalizzano anche sulla capacità del richiedente di sostenere il piano rateale per il rimborso della somma ricevuta. Tale procedura offre una serie di garanzie alle due parti riguardo la buona riuscita del negozio. Inoltre sono convenienti, visto che le spese di gestione sono assai contenute.
Le società di social lending si considerano vantaggiose per una serie di garanzie che offrono alle parti. Nei confronti di colui che elargisce il capitale si offrono delle rassicurazioni riguardo il merito creditizio del beneficiario del prestito. Difatti, grazie a delle ricerche approfondite, le società vanno a scovare l’eventuale esistenza di fenomeni di insolvenza, emersi in occasione della ricezione di finanziamenti passati. In pratica si redigono dei profili dei vari soggetti che propongono la domanda di finanziamento e in base ai risultati delle ricerche che si fanno si inseriscono in una graduatoria. Si consente così al prestatore di farsi un’idea riguardo l’affidabilità del beneficiario prima di elargire il credito, anche in relazione alla posizione che ricopre nella graduatoria. Il rischio che si assume il creditore si riterrebbe maggiore qualora il richiedente si trovasse in una posizione bassa nella classificazione.
La procedura in esame garantisce dei vantaggi anche per il beneficiario. In quanto il tasso di interesse risulta di molto inferiore, rispetto a quello che di norma si dovrebbe sostenere se si scegliesse di richiedere un prestito ad un istituto di credito. Il periodo della restituzione inoltre termina in un lasso di tempo non troppo lungo e si realizza con una addebito mensile delle rate direttamente sul conto del richiedente.
L’inadempienza del debitore
La disciplina riguardante il prestito privato non regolamentato
Se il beneficiario del prestito risultasse inadempiente in occasione del pagamento di una o più rate, nelle varie forme di prestito tra privati non regolamentato, il prestatore sarebbe legittimato a porre in essere un azione di recupero del credito. Che di solito si manifesta con l’emissione di un decreto ingiuntivo. Il provvedimento tecnicamente viene emanato da un giudice civile, su sollecitazione del creditore, allo scopo di richiamare il debitore ad ottemperare agli obblighi di pagamento cui è sottoposto (nel termine di quaranta giorni dalla notifica della comunicazione). Di contro, all’interno del medesimo lasso di tempo, al debitore è concessa la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo. Nel caso invece non accadesse nulla e si superassero i termini indicati, si procederebbe all’esecuzione forzata. Si tratta di una soluzione rapida ed efficace, che si fonda esclusivamente sulle manifeste pretese del creditore.
La disciplina riguardante il prestito privato regolamentato
L’insolvenza del debitore comporta l’obbligo delle società di social lending di promuovere delle azioni di recupero del credito. Diverse entità che si occupano di questo genere di prestiti assicurano al creditore la possibilità di dare vita alla garanzia di rendimento. In pratica viene garantito il pagamento di una rata, attingendo da un fondo appositamente creato per queste eventualità. Vale automaticamente per tutti i prestiti che sono inferiori a mille euro. Mentre deve essere sottoscritta nei casi in cui l’entità del prestito sia superiore. Altrimenti è possibile intraprendere un altro percorso al fine di tutelare il proprio credito, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa.
Il prestito fra coniugi
Un’altra fattispecie del prestito fra soggetti privati è senz’altro quello compiuto fra i coniugi. In casi del genere l’accordo fra le due parti può avvenire anche senza una formalizzazione del passaggio di danaro. La destinazione del credito tuttavia deve risultare idonea a permettere a chi lo riceve di sostenere le spese per il mantenimento del nucleo famigliare e della casa. Tutto ciò si estrapola dalle indicazioni costituzionali, secondo le quali il matrimonio si fonda anche sul compimento di una serie di azioni all’insegna della solidarietà reciproca. Per questo motivo i prestiti fra coniugi non si ritengono sottoposti ad un regime di rimborso. Neanche a seguito di un procedimento di scioglimento della relazione matrimoniale si possono rivendicare. Inoltre non si possono sollevare azioni volte a farsi restituire il danaro. Allo stesso modo non è ammesso farlo nei confronti di quelle somme di cui si è entrati in possesso attingendo da un fondo che risulta cointestato.
L’unica possibilità di vedersi restituita la somma erogata, si ammette quando il coniuge dimostra che non è stata utilizzata per sostenere le necessità famigliari. In questo caso tuttavia è necessario avvalersi di un documento, come una scrittura privata, in grado di evidenziare come il credito sia stato concesso per finalità diverse da quelle che si sono poi compiute. La legge inoltre indica che tali crediti non cadono in prescrizione dopo dieci anni, come accadrebbe in altri casi, ma rimangono sospesi. L’interruzione però non ha più ragion d’essere qualora si verifichi la fine del rapporto matrimoniale, a seguito per esempio di una separazione o di un divorzio. Dal punto di vista fiscale infine non esistono delle particolari procedure di vigilanza nei riguardi del passaggio di danaro fra coniugi. In quanto si presuppone che i crediti si inseriscano nell’ambito della contribuzione del matrimonio, salvo le ipotesi in cui risultino delle false intestazioni allo scopo di eludere l’eventuale tassazione.
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