Prestiti subito: cosa succede in caso di morte improvvisa? Chi paga?

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Quando si richiede un prestito, soprattutto per cifre elevate, è necessario sottoporre ad valutazione approfondita diversi aspetti. Prima di tutto si deve considerare la propria condizione reddituale ed patrimoniale, se sia adeguata e quindi in grado di garantire la gestione di un piano di rimborso costituito dal pagamento di rate (ogni mese nella maggior parte dei casi) per un periodo di tempo prolungato. In seconda analisi è indispensabile valutare la propria situazione lavorativa, in quanto la precarietà del rapporto di lavoro oppure l’eventuale crisi economica in cui versa l’azienda dove si lavora, si considerano fattori che possono incidere sulla propria capacità di rimborso. Ovviamente le analisi menzionate sono effettuate anche dall’ente creditizio coinvolto, ma è utile compierle in autonomia prima di inoltrare formalmente una domanda di prestito.

I rischi che potrebbero emergere a seguito della richiesta di un prestito sono anche connessi al possibile verificarsi di eventi imprevedibili. Ci si riferisce in particolare all’insorgenza di una grave malattia, ad un incidente o persino al decesso. Nonché alla possibilità che si interrompa il rapporto di lavoro unilateralmente, per volontà del datore di lavoro e non a seguito delle proprie dimissioni. Le eventualità menzionate sono in grado di compromettere la possibilità di affrontare il piano di rimborso nei tempi e nei modo pattuiti a livello contrattuale. Di conseguenza potrebbero condurre il beneficiario in una condizione di insolvenza e nel caso morisse il debito si trasmetterebbe agli eredi. A parte l’ipotesi della loro rinuncia all’eredità.

Cosa succede in caso di morte del destinatario di un prestito?

A seguito di questo evento imprevedibile le conseguenze possono essere di vario tipo. E dipendono innanzitutto da cosa si è pattuito nel contratto di prestito. Nel caso in cui si fosse stipulata una polizza assicurativa sulla vita non ci sarebbero particolari problemi. In quanto in caso di decesso del beneficiario del prestito si avrebbe diritto a godere di una copertura, con la conseguente estinzione del debito, senza comportare delle conseguenze per i familiari superstiti. In caso contrario il debito verrebbe trasmesso agli eredi, in quanto non esisterebbe alcuna tutela a cui potersi appellare. L’inserimento delle cosiddette garanzie accessorie, sebbene rappresenti un aumento della spesa complessiva in occasione della richiesta di un prestito, si ritiene una operazione indispensabile. Utile a prevenire la possibilità che il debito non venga estinto e sia trasmesso al coniuge o ai familiari superstiti del beneficiario.

Si ricorda che la spesa derivante dall’inserimento di coperture assicurative avviene all’inizio del prestito oppure in maniera dilazionata, da effettuare in occasione del pagamento delle singole rate costituenti il piano di rimborso. Spesso si tratta di compagnie assicurative che offrono dei pacchetti appositi, in quanto convenzionate con il medesimo ente creditizio dove si è rivolta la domanda di prestito. Ma si possono ovviamente scegliere le compagnie assicurative che si desiderano, in base alle particolari esigenze che si hanno. Ci si può indirizzare verso una compagnia specifica anche in ragione di relazioni di fiducia nate in precedenza.

Le polizze a copertura del credito

Fatta eccezione per la cessione del quinto, dove risulta obbligatorio sottoscrivere delle polizze assicurative a copertura del credito, sulla vita e sul rischio impiego, nelle altre soluzioni di prestito si ritiene un’attività facoltativa. Le polizze possono essere di due tipologie: le credit protection insurance e le polizze accessorie. Una volta che si ha una copertura assicurativa di questo tipo, nel caso in cui il beneficiario del prestito perdesse la vita in modo improvviso, l’assicurazione estinguerebbe il debito rimanente, in anticipo ovviamente rispetto ai termini stabiliti a livello contrattuale. Nel senso che si pagherebbe l’intera cifra dovuta in una soluzione unica. In questa maniera non ci sarebbero ripercussioni nei confronti di coloro gli succedono nella titolarità dei beni e dei debiti. Quando si stipulano polizze del genere, come si è sottolineato in precedenza, si aumenta il costo complessivo del prestito, quindi si determinata un accrescimento del tasso annuo effettivo globale.

  • Si ricorda che le spese necessarie per inserire le coperture assicurative sul finanziamento si possono affrontare nel momento in cui si stipula il contratto di prestito oppure in maniera dilazionata, in coincidenza con il pagamento delle singole rate. Dunque si inserisce una quota ulteriore rispetto alla quota capitale e alla quota interessi oltre a quella capitale e interessi. Nel momento in cui si formalizza l’inserimento di una copertura assicurativa occorre fornire una certificazione riguardante la propria condizione di salute. Nel caso il finanziamento avvenisse per una somma elevata la documentazione circa lo stato di salute dovrebbe essere ancor più capillare. Alla stessa maniera le valutazioni risulterebbero più stringenti nel caso il richiedente avesse un’età prossima all’anzianità.

I casi in cui non possono intervenire le coperture assicurative

Di fronte al decesso del cliente esistono delle casistiche in cui la copertura assicurativa non è ammesso che avvenga. Ci si riferisce per esempio al caso in cui la morte dell’assicurato sia avvenuta a seguito del suicidio, entro un periodo di due anni dall’inizio del piano di rimborso. Alla stessa maniera la copertura assicurativa si ritiene esclusa quando la morte del cliente è dipesa dalle conseguenze di una grave malattia, che già era in corso durante la stipula dell’assicurazione ma non era stata resa nota. Infine l’assicurazione non entra in gioco nel caso in cui il perimento del destinatario del prestito sia avvenuto come risultato di attività criminose.

  • In tutti i casi menzionati il debito non verrebbe estinto a seguito dell’intervento della copertura assicurativa e di conseguenza sarebbero coinvolti gli eredi. Che si ricorda sono obbligati a subentrare nelle posizioni debitorie del beneficiario.

Gli eredi del beneficiario del prestito

Qualora in finanziamento non avesse una copertura assicurativa il debito sarebbe trasmesso all’asse ereditario del defunto. Com’è noto l’eredità comporta la successione non solo della titolarità dei beni ma anche dei debiti del defunto. Coloro che subentrano al debitore, prima che si definisca e si completi la successione, si ritengono coobbligati e sono tenuti dunque a sostituirlo nelle relazione con chi ha erogato il prestito. Nei loro confronti grava dunque l’onere di sostenere il piano di rimborso, nei modi e nei termini previsti nel contratto originario. Qualora si dimostrasse che il debito provocasse delle problematiche serie nell’economica della famiglia del defunto sarebbe possibile pretendere una moratoria. Che si potrebbe allungare fino a diciotto mesi. In questo periodo di grazia viene riconosciuta la sospensione della restituzione del debito.

Vi è soltanto un caso in cui gli eredi non sono obbligati a subentrare nella posizione debitoria del defunto. Ci si riferisce all’ipotesi in cui decidono di rinunciare all’eredità. In quanto una scelta del genere comporta non solo rifiutare la titolarità dei beni mobili e immobili del defunto ma dei suoi eventuali debiti. A seguito della rinuncia all’eredità, che dal punto di vista giuridico si definisce eredità giacente, il tribunale ordina la vendita di determinati beni di appartenenza del debitore, al fine di soddisfare le pretese dell’ente creditizio coinvolto. Nel caso in cui permanga il debito anche dopo il periodo di giacenza dell’eredità, il creditore dovrebbe sollecitare il pagamento.

Consigli utili

Nel momento in cui si ha necessità di un prestito, a maggior ragione nel caso in cui si richiedano cifre elevate, si dovrebbe agire con molta cautela. Prima di tutto si dovrebbero verificare le propria condizioni reddituali e patrimoniali. Quindi comprendere se ci si trovi nella capacità di affrontare un piano di rimborso in maniera priva di rischi. In secondo luogo si deve considerare, anche se remota, la possibilità che un evento imprevedibile costringa a non poter più sostenere il periodo di ammortamento nei tempi e nei modi decisi a livello contrattuale. E’ opportuno quindi considerare anche l’ipotesi di perire prematuramente e lasciare eventualmente il debito ai propri eredi. Al fine di scongiurare questa eventualità sarebbe utile stipulare delle apposite polizze assicurative, di cui si è descritta la disciplina in precedenza, in grado di tutelare il debitore di fronte ad una possibilità di questo tipo.

Le polizze assicurative a copertura del credito si possono sottoscrivere in sede di stipula del contratto di prestito. Solitamente le compagnie assicurative sono convenzionate con l’ente creditizio che si coinvolge. Ma non è obbligatorio scegliere proprio quelle. In ogni caso una decisione in tal senso comporta una spesa maggiore da sostenere. Come si è descritto in precedenza è possibile affrontare il pagamento direttamente in sede di sottoscrizione oppure in maniera dilazionata, in concomitanza del pagamento delle singole rate. Si ritiene una scelta quasi indispensabile nel momento in cui si chiedono delle cifre elevate. In caso contrario si potrebbe considerare una facoltà.

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