I requisiti per richiedere un prestito subito cambializzato: tutte le info e i dettagli utili

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La tipologia di prestito in esame si rivolge a chi ha bisogno di disporre di danaro liquido in tempi rapidi. Le motivazioni alla base di una necessità del genere possono essere di varia natura. Il più delle volte ci si trova nelle condizioni di scegliere questa soluzione di prestito allo scopo di poter affrontare delle spese improvvise ed urgenti, senza tuttavia poter vantare il possesso di garanzie adeguate da presentare alla banca. Quindi nei casi in cui non si ha la facoltà di accedere al credito secondo le formule tradizionali. Il prestito cambializzato si caratterizza principalmente per consentire la sottoscrizione di cambiali nel pagamento delle singole rate. Si tratta di una delle tante varianti del prestito personale, per cui non è necessario presentare alcun tipo di motivazione.

  • Coloro che risultano lavoratori dipendenti possono praticare la soluzione di prestito in esame, offrendo come garanzia il proprio trattamento di fine rapporto, dunque la liquidazione che viene concessa alla conclusione del contratto di lavoro. Chi invece è assunto da poco tempo e non può ancora avere diritto al TFR è invece costretto a nominare un garante. Che si fa carico del debito in caso di insolvenza del beneficiario. Per quanto riguarda chi si trova in un regime di pensionamento, deve presentare una attestazione proveniente dall’Inps o dall’ente di previdenza cui fa riferimento. Infine ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti viene chiesta la stipula di una polizza assicurativa sulla vita.

Le caratteristiche del prestito cambializzato

Coloro che scelgono la soluzione di un prestito cambializzato, sono legittimati a chiedere delle somme di danaro mediamente elevate. Che di solito corrispondo ad importi ricompresi tra più di mille ed un massimo di cinquantamila euro. In determinate circostanze tuttavia è ammissibile che si possano richiedere anche sessantamila euro. Il beneficiario deve dimostrare di avere la cittadinanza italiana e di essere maggiorenne, quindi in un’età ricompresa tra diciotto e settant’anni. In alcuni casi il limite massimo può essere esteso fino ad ottant’anni. L’istanza per ottenere il finanziamento si può inoltrare mediante la compilazione di un apposito modulo. Che di solito le società di mediazione creditizia mettono a disposizione all’interno dei propri portali telematici. Una volta ricevuta la domanda, le società finanziarie o gli istituti di credito valutano se la concessione del prestito si possa compiere o meno.

Di certo è possibile accomunare questa tipologia di finanziamento a quella del prestito fiduciario. Che si caratterizza per non vincolare la concessione del credito alla presentazione di garanzie materiali. Difatti si richiedono esclusivamente una serie di documenti, che comprovano la capacità di rimborso del richiedente e il possesso di tutti i requisiti indispensabili dal punto di vista formale.

La cambiale

Dal punto di vista giuridico la cambiale è un titolo di credito, mediante il quale si offre una solida garanzia a chi eroga il finanziamento. In quanto la sua caratteristica preminente è l’esecutività. Per cui in caso di inadempienza del beneficiario si ha la facoltà di agire in maniera efficace e tempestiva per la restituzione del debito. L’utilità di questo strumento si rileva nel fatto che colui che sottoscrive la cambiale gode della possibilità di posticipare in un momento successivo il pagamento del debito. Di contro, si concede al creditore la disposizione di un documento significativo, mediante il quale si può ottenere in maniera rapida il debito, qualora il beneficiario del prestito si dimostri inadempiente.

Il mancato pagamento della rata comporta che chi ha erogato il credito possa ricevere  veloce soddisfazione, in quanto si ha diritto a pignorare i beni del debitore. In questi casi l’istituto di credito deve fornire la cambiale al notaio al fine di promuovere la contestazione e attivare la procedura. Tutto ciò si impone nel momento in cui si è assistito al mancato risultato di misure meno drastiche. La cambiale può essere assumere la forma di un pagherò o di una tratta. Nel primo caso si sottoscrive il titolo di credito, con la promessa di rimborsare il prestito. Nella seconda ipotesi invece si impone al beneficiario di pagare la somma stabilita in una data determinata, nei confronti solitamente dello stesso organismo finanziatore o di un terzo.

La sottoscrizione della cambiale

Il beneficiario della cambiale è il destinatario della somma di danaro. Nel prestito cambializzato si tratta di chi eroga il finanziamento. Il creditore deve obbligatoriamente risultare un soggetto facente parte di una società, che può essere di varia natura giuridica. Deve possedere una partita iva o un codice fiscale al fine di poter ricevere l’importo stabilito.

Si ricorda che il titolo di credito può essere girato a terzi. Quindi il nuovo creditore è legittimato a ricevere l’importo stabilito nel momento in cui la cambiale giunge a scadenza.

Il piano di ammortamento nel prestito cambializzato

Chi ha ricevuto il finanziamento da parte dell’istituto di credito riceve un avviso di pagamento, dieci giorni prima della scadenza. Dopodiché nei suoi confronti grava l’onere di pagare la rata. Durante il piano di ammortamento è necessario procedere in questa modalità ogni mese. Le singole rate comportano il pagamento degli interessi, del costo delle cambiali, dell’istruttoria, delle commissioni bancarie, delle assicurazioni, dei bolli. Nonché si deve si comprende anche il costo delle cambiali e della registrazione dei contratti. Di solito l’importo di ciascuna rata considera i vari costi menzionati. Nel prestito cambializzato si permette al beneficiario di estinguere il debito in anticipo, quindi prima dei termini stabiliti a livello contrattuale nel piano di ammortamento. E’ possibile procedervi senza l’incombenza di dover pagare delle penali. Il periodo di rimborso di solito viene stabilito in un periodo ricompreso tra uno e dieci anni. Ma ogni istituto di credito offre delle soluzioni differenti.

  • Si ricorda è indispensabile apporre la marca da bollo in ogni cambiale. Il suo valore corrisponde al dodici per mille del valore dell’effetto cambiario. Ovviamente la data deve coincidere con quella della cambiale, che si indica al momento della firma. Si ritiene fondamentale eseguire la procedura in maniera corretta, in quanto un semplice vizio formale comporta l’inefficacia del titolo di credito, non rendendolo più esigibile, salvo la possibilità di promuovere un decreto ingiuntivo.

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